- 4 dicembre 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
Con l’ordinanza 30 novembre 2018, numero 31031, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la deducibilità integrale delle spese relative alle autovetture aziendali presuppone la prova – da parte del contribuente – dell’esclusiva strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa.
Nell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte è stato ribadito che il Legislatore ha previsto diverse regole di deducibilità in relazione al tipo di veicolo e dell’uso che di esso si fa nell’esercizio dell’impresa, stabilendo nell’articolo 164, comma 1, lettera a, del Tuir, una integrale deducibilità nel caso in cui la stessa attività propria dell’impresa non possa essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto.