- 27 Settembre 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2015 (il cosiddetto Jobs Act) per la parte – non modificata dal successivo Decreto legge n. 87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La Corte ha dichiarato contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza ed in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione la previsione normativa che ha introdotto un’indennità risarcitoria di ammontare certo e crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore. Tale norma aveva di fatto sottratto ai Magistrati la discrezionalità (in precedenza assai ampia) nella determinazione dell’indennità da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato.
Allo stato è difficile valutare le conseguenze: con ogni probabilità – in mancanza di interventi da parte del Legislatore – la quantificazione dell’indennità, tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, sarà rimessa alla valutazione del Giudice.