Tracciabilità dei pagamenti – retribuzioni, indennità, spese e trasferte – ulteriori chiarimenti INL

Con la nota n. 7369/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito precisazioni sulle precedenti note n. 4538/2018 e n. 5828/2018, nonché indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi, introdotti dall’articolo 1, commi 910-913, L. 205/2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti ivi indicati, rimettendo alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l’attivazione delle procedure di seguito descritte.

Il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa, ma si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e non a quelle dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Con riferimento all’indennità di trasferta, invece, l’INL ha precisato che deve intendersi rientrante – a tutti gli effetti – nell’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità e, quindi, soggiace al divieto di corresponsione in contanti.

Per quanto concerne invece gli strumenti di pagamento che, nell’interpretazione dell’INL, sono rispettosi delle disposizioni normative in commento, è stato precisato quanto segue:
– il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, obbligo che non trova applicazione alle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, l’INL ritiene conforme alla ratio della disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
– il pagamento mediante vaglia postale s’intende assimilabile alla corresponsione della retribuzione con assegno consegnato direttamente al lavoratore (o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), purché emesso con l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data e importo dell’operazione e il mese di riferimento della retribuzione).

Le verifiche ispettive avranno lo scopo di accertare eventuali pagamenti della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore. Gli Ispettori, per escludere il pagamento con modalità non rispettose delle disposizioni normative, dovranno acquisire prove, anche documentali, attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla Legge e dalle circolari interpretative.
Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere a un controllo ulteriore, che si differenzierà nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato, ma che nella sostanza implica controlli con le banche interessate dalle movimentazioni.
Con riferimento ai pagamenti mediante assegno bancario o mediante assegno circolare, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di fornire al personale ispettivo alcuna prova dell’emissione di tali titoli, gli Ispettori contesteranno l’illecito.
Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, si configura, altresì, la violazione dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (limitazione all’uso del contante nei pagamenti nell’ambito della disciplina sull’antiriciclaggio), che andrà segnalata alle Ragionerie territoriali dello Stato ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell’illecito amministrativo.