Rifinanziati gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la famiglia ed il Mef, ha emanato il D.I. 3 luglio 2019, che rifinanzia, per l’anno 2019, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, previsto dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis, L. 68/1999.

La L. 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per favorire le assunzioni di persone con disabilità fisica o psichica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici.

Misura degli incentivi:

per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del T.U. in materia di pensioni di guerra, l’incentivo consiste in un contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda.
La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del T.U. in materia di pensioni di guerra.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:
1. in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, così come per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, l’incentivo spetta per 36 mesi;

2. per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi;

3. per la medesima categoria di lavoratori (lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%), nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.

L’accesso al beneficio è condizionato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Inps. L’istanza volta alla fruizione del beneficio stesso deve essere inoltrata con le modalità specificate nella Circolare Inps 99-2016.

L’incentivo sarà riconosciuto dall’Inps, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, sino a concorrenza delle risorse disponibili.