- 29 Gennaio 2019
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
L’Inps, con la circolare 25 gennaio 2019, n. 5, ha aggiornato il valore dei massimali applicabili per l’anno 2019 per gli interventi di integrazione e sostegno al reddito.
Per quanto concerne, in particolare, i trattamenti d’integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria anche con la causale contratto di solidarietà difensiva) i massimali sono stati così determinati:
a) euro 993,21 (euro 935,21 al netto del 5,84% ex art. 26 legge n. 41/1986) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento sia pari o inferiore a euro 2.148,74;
b) euro 1.193,75 (euro 1.124,04 al netto del 5,84%) per retribuzione mensile di riferimento superiore a euro 2.148,74.
Tali valori sono incrementati del 20% per le integrazioni salariali a favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17, legge n. 549/1995).
In merito alla determinazione dell’indennità di disoccupazione Naspi (art. 4, comma 2, Dlgs n. 22/2015) la retribuzione da prendere a riferimento è pari a euro 1.221,44 (circolare Inps n. 94/2015). In ogni caso il massimale mensile, non soggetto alla trattenuta del 5,84%, non può eccedere l’importo di euro 1.328,76.
Per maggiori dettagli scaricate la Circolare numero 5 del 25-01-2019