- 17 Maggio 2019
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 3/2019, in risposta ad un’istanza presentata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha specificato che l’istituto del silenzio assenso non è applicabile alle istanze di autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti che consentono, anche incidentalmente, il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Il Ministero ha infatti osservato che la decisione amministrativa sull’istanza deve essere fondata su una effettiva verifica dei presupposti legittimanti l’installazione di impianti di controllo, ovvero della effettiva sussistenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.
Tale eventuale autorizzazione richiede pertanto l’emissione di un provvedimento amministrativo: in mancanza gli impianti non possono essere installati.
Per maggior dettaglio vi rimandiamo alla risposta ad interpello prelevabile dal link: interpello_3_2019