Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo rêpechage: il datore deve dimostrare esclusivamente l’inesistenza di posizioni vacanti compatibili

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1364, ha ribadito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cd. rêpechage,  ha l’onere di dimostrare – esclusivamente – l’indisponibilità di posizioni vacanti, compatibili con le mansioni del lavoratore licenziato.

Non è invece obbligato ad estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente correlate a quelle in cui era impiegato il lavoratore stesso, né tale obbligo può spingersi sino a dover creare posizioni nuove o ad adibire il lavoratori a mansioni diverse, non in linea con il profilo professionale del dipendente.