Le nuove scadenze per le operazioni di autoliquidazione INAIL

L’Inail ha fornito le prime istruzioni relative all’autoliquidazione del premio 2018-2019 ed ha chiarito che – sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge 30 dicembre 2018, n.145 – è rinviato dal 16 febbraio al 16 maggio, il termine per il pagamento dei premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e di quelle del settore marittimo. Quanto precede al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione (al ribasso).

In particolare riportiamo la modificata scansione temporale degli adempimenti:
1) entro il 31 marzo 2019 l’Inail renderà disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo;

2) entro il 16 maggio 2019 i datori di lavoro interessati dovranno inviare eventuali istanze di riduzione delle retribuzioni presunte;

3) entro il 16 maggio 2019 occorrerà provvedere al versamento, tramite F24 e F24EP, dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione

4) entro il 16 maggio 2019 occorrerà provvedere altresì ad inoltrare la dichiarazione delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi associativi il cui primo acconto è effettuato nel mese di luglio 2019.