- 31 Agosto 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
L’Inps, con circolare n. 84/2017 e con precedenti documenti di prassi, ha offerto istruzioni in merito alle previsioni introdotte dalla L. 76/2016, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Di seguito si riassumono le indicazioni dell’Istituto in tema di diritti spettanti ai soggetti parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto.
Prestazioni familiari
La circolare n. 84/2017 ha individuato il nucleo di riferimento per le unioni civili, specificando che:
al nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sono riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata;
nel nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa:
– in caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, ai figli viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi;
– in caso di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile;
nel nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’articolo 252 cod. civ..
Reddito di riferimento in caso di convivenza
Per determinare il reddito complessivo ai fini della misura dell’ANF, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, da cui emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Assegno per congedo matrimoniale
L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
Prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il messaggio n. 5171/2016 ha precisato che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (ad esempio pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Collaboratori del titolare d’impresa o di uno dei titolari
Nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’assicurazione previdenziale è estesa ai “familiari coadiuvanti”, fra cui il coniuge; inoltre il coniuge è annoverato tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali.
La circolare Inps n. 66/2017 ha evidenziato che l’equiparazione tra il coniuge e ognuna delle parti dell’unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile.
Anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Il convivente di fatto, invece, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare, per cui le sue prestazioni saranno valutabili, in base alle disposizioni vigenti e alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
Permessi ex L. 104/1992 e congedo straordinario retribuito
L’Istituto, con circolare n. 38/2017, ha chiarito che può fruire dei 3 giorni di permesso retribuito per assistere i portatori di handicap grave:
la parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;
il convivente di fatto;
mentre solo la parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte può fruire del congedo straordinario retribuito.
Si ricorda, a tal fine, che per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile e che tale tipologia di convivenza può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
Al contrario l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso.