- 15 Ottobre 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
Il regime transitorio, inserito solo in sede di conversione in Legge del Decreto, riguarda i rapporti a tempo determinato stipulati entro il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto) e verrà meno dal prossimo 1 novembre.
I contratti che beneficiano di tale regime possono essere prorogati, sino al 31.10.2018, per un massimo di cinque volte e sino alla complessiva durata di 36 mesi senza che sorga l’obbligo di apporre alcuna causale. Anche i rinnovi di tali contratti fruiscono di un regime semplificato che, sempre sino al 31.10.2018, esonera il datore di lavoro dall’obbligo dell’apposizione della causale.
Per i contratti che non beneficiano del regime transitorio la proroga oltre i 12 mesi ed il rinnovo richiedono l’apposizione di causali che restringono notevolmente la possibilità di far ricorso a tali istituti risultando, per lo più, assai difficilmente praticabili.
Le condizioni, espressamente previste dalla riforma, sono infatti: “a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.”.
E’ di tutta evidenza che la causale di cui alla lettera b), riconducibile all’ordinaria attività aziendale, richiede la ricorrenza congiunta di diverse condizioni (temporaneità, significatività e non programmabilità) decisamente complicate nella valutazione a priori e potenzialmente foriere di contenzioso rimesso alla discrezionalità dei Magistrati. La violazione dell’obbligo di indicazione della causale (così come la sua inconsistenza) comporta infatti la conversione in contratto a tempo indeterminato.