Dal 1 aprile 2019 la domanda per ottenere l’assegno per il nucleo famigliare (Anf) va inoltrata telematicamente all’Inps e non più consegnata al datore di lavoro

Con Circolare45_2019 del 22.03.2019, l’I.N.P.S. ha comunicato che – a far tempo dal 1° aprile 2019 – le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato, non agricolo, dovranno essere presentate direttamente all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica. Ciò al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e di assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro, utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, dovranno essere inviate esclusivamente all’I.N.P.S.. Le domande presentate al datore di lavoro – fino alla data del 31 marzo 2019, con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti – resteranno comunque valide.

L’Istituto precisa che, per quanto concerne le domande presentate successivamente al 1 aprile, in via telematica, gli importi dovuti per gli Anf saranno calcolati dall’Istituto stesso e comunicati al datore di lavoro attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla
tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile
indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio
con le denunce mensili.