- 5 Ottobre 2021
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
Con Circolare_numero_137_del_17-09-2021 l’Inps – dopo quasi 8 anni dall’entrata in vigore delle disposizioni in commento, modificando le istruzioni che l’Istituto stesso aveva impartito, tra le altre, con la propria circolare 44/2013 e con i messaggi 4441/2015, 594/2018 – ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti in ordine alle concrete modalità di calcolo del contributo naspi (o ticket di licenziamento) ed all’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 31-35 della legge 92/2012, difformi da quelle precedentemente emanate in ordine alla individuazione della base di calcolo del contributo medesimo.
In sostanza, rivedendo gli esempi di calcolo riportati nei richiamati provvedimenti di prassi emanati dall’Istituto stesso, richiamato il tenore letterale del provvedimento normativo sopra indicato, l’Inps ha precisato che la base di calcolo su cui applicare la percentuale di determinazione del contributo (41% o 82% per le aziende soggette al contributo di Cigs, in caso di licenziamenti collettivi) è il massimale naspi (euro 1.335,40 per l’anno 2021) e non, come in precedenza aveva sostenuto lo stesso Istituto, il limite di retribuzione a cui si applica il coefficiente 75% per il calcolo della naspi (euro 1.227,55).
A distanza di quasi 8 anni, l’Inps si è reso conto di aver fornito indicazioni non allineate con il tenore letterale della disposizione normativa che ha istituito il contributo naspi e le ha riviste senza tenere in alcuna considerazione – almeno allo stato – il legittimo affidamento che aziende e professionisti hanno riposto sugli atti di prassi emanati dall’Istituto che, di contro, con la circolare in commento, ha preannunziato un successivo messaggio con il quale saranno fornite le modalità per provvedere alla regolarizzazione dei minori importi versati.
Restiamo in attesa degli annunciati sviluppi, pur auspicando che l’Istituto si ravveda e, tenuto conto delle circostanze, rinunzi ad esigere il pagamento dei maggiori importi del contributo ricalcolato secondo le nuove istruzioni impartite.