- 21 Gennaio 2020
- Posted by: Stefano Cavallaro
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L’articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio – convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 introduce, al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, un nuovo articolo 17-bis, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
La versione definitiva del provvedimento pone in capo ai committenti l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli F24 comprovanti il versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi nonché le informazioni necessarie al fine di verificare la correttezza del calcolo delle ritenute stesse.
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, dovranno versare le ritenute fiscali e le relative addizionali mediante F24 distinti per ciascun committente, senza possibilità di ricorrere alla compensazione, sempreché non sussistano ipotesi di non applicabilità della disciplina in esame.
Le disposizioni normative in commento sono infatti applicabili esclusivamente a contratti di appalto, subappalto e affidamento di opere o di servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera se prevedono attività da svolgere presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.
Gli obblighi introdotti non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, mediante certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori dei seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione che attesti il rispetto dei requisiti suddetti dovrà essere messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e avrà validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti scarica la Circolare informativa LCM 3_2020_AppaltiCollegatoFiscale2020xsito