- 7 Novembre 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: Circolari Studio
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’Istanza di interpello (interpello24_18) di un contribuente (una Società per azioni) che rappresentava di essere obbligato – per espressa previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro – ad iscrivere i propri dipendenti all’ente bilaterale di categoria, con contribuzione totalmente a carico del datore di lavoro ed assoggettamento al contributo di solidarietà (10%) ai fini previdenziali, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi versati all’ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito di quest’ultimo, in ossequio al cosiddetto principio di onnicomprensività, poiché le somme versate all’Ente Bilaterale non rientrano fra i contributi a finalità assistenziali obbligatori per legge.
Per maggiori dettagli Circolare informativa LCM 14_2018_imponibilitaEntiBilaterali