Cassazione Penale, n. 46188/2023: l’installazione di un impianto audiovisivo non autorizzato è reato solo se ci sono lavoratori

La suprema Corte di Cassazione, con sentenza 46188/2023 della terza sezione penale, ha stabilito alcuni importanti principi a proposito della configurabilità del reato connesso alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare la Corte ha confermato che requisito essenziale per la configurabilità della violazione è la presenza di lavoratori subordinati.

La richiamata sentenza precisa quanto segue: “Innanzitutto, va osservato che la presenza di lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato in contestazione. Invero, detto reato, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, articolo 15 che costituisce la disposizione incriminatrice, è integrato dalla violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 4, comma 1, previsione a sua volta diretta a regolamentare l’uso, da parte del datore di lavoro, degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Va poi rilevato che, secondo un principio enunciato in giurisprudenza, non è configurabile la violazione della disciplina di cui alla L. n. 300 del 1970, articoli 4 e 38 – tuttora penalmente sanzionata in forza del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 171 come modificato dalla L. n. 101 del 2018 – quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente ‘riservato’ per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.

Nel caso di specie la Cassazione ha cassato la Sentenza della Corte Territoriale che aveva condannato la titolare di un bar la quale aveva installato nel proprio esercizio commerciale un impianto di videosorveglianza in assenza delle prescritte autorizzazioni perché carente di uno dei requisiti essenziali: non era stato dimostrato che nell’attività fossero impiegati lavoratori dipendenti.