Cassazione: legittimo il licenziamento per soppressione della posizione anche se, a distanza di alcuni mesi, la posizione medesima viene ripristinata.

La Cassazione, con sentenza n. 4672/2019, è tornata a pronunciarsi sulle condizioni di legittimità del licenziamento per soppressione della mansione/posizione.

La Suprema Corte – rigettando il ricorso di una Lavoratrice che aveva contestato l’erronea valutazione da parte dei giudici di merito in ordine ai criteri di assolvimento degli oneri probatori a carico del Datore di Lavoro – ha ribadito il principio, a mente del quale, ai fini della legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato sulla soppressione della mansione/posizione, è sufficiente che il datore di lavoro fornisca la prova dell’effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione della pozione lavorativa.

Nel caso di specie la ricorrente aveva impugnato il licenziamento contestando, tra le altre cose, il fatto che la Società avesse ripristinato la posizione lavorativa soppressa – dopo soli sette mesi – affidandola ad altro soggetto.

I giudizi di merito avevano rigettato i ricorsi della Lavoratrice, ritenendo la soppressione della mansione effettiva ed il lasso di tempo trascorso dalla soppressione al ripristino, idoneo a giustificare un mutamento organizzativo aziendale comportante il reinserimento in organico della funzione aziendale in precedenza soppressa.

Assume particolare rilevanza il fatto che la Suprema Corte ha confermato le sentenze dei giudici di merito ritenendo esenti da vizi le decisioni che avevano giudicato inidoneo ad inficiare la validità del licenziamento il breve periodo (sette mesi) intercorso tra il licenziamento per soppressione della mansione ed il ripristino della stessa.