- 8 Ottobre 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
Con ordinanza del 2 ottobre 2018, n. 23891 la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito e negato la legittimità del licenziamento del dipendente trovato a fare la spesa ed altre attività mentre era in permesso per assistere i parenti disabili. La Corte ha infatti confermato che l’assistenza prevista dalla disposizione in esame e a cui sono finalizzati i permessi non può essere intesa riduttivamente, come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia in condizioni di compiere autonomamente, dovendosi configurare l’abuso del diritto ove il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare.