- 25 Settembre 2018
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: News studio
La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 1° agosto 2018, n. 20394, ha ribadito che il contratto di apprendistato si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato con struttura a due distinte fasi. La prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex articolo 2118 cod. civ. , il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato.
Pertanto, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione (durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato), è inapplicabile la disciplina relativa alla risoluzione ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato mentre trova applicazione il medesimo regime di tutele previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il recesso potrà pertanto avvenire – come espressamente previsto dalla Legge – per giusta causa o giustificato motivo.