- 27 Febbraio 2019
- Posted by: Stefano Cavallaro
- Categoria: Circolari Studio
La legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto, all’articolo 16 del decreto legislativo 151/2001, una nuova disciplina del congedo di maternità flessibile che riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto per cinque mesi successivi alla nascita del figlio. Ciò a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente certifichino che l’esercizio di tale opzione non arrechi alcun pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro.
La stessa disposizione normativa ha elevato il numero dei giorni di congedo obbligatorio per il padre, per le nascite avvenute dal 2019, a cinque . Tale congedo deve essere fruito dal lavoratore padre, anche in via non continuativa, entro il quinto mese di vita del figlio.
Per maggiori dettagli Vi rimandiamo alla nostra Circolare informativa LCM 4_2019_Congedi