Agenzia delle Entrate: imponibili le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di parcheggio

Con risposta a richiesta di consulenza giuridica n. 5/2019, l’ Agenzia delle Entrate – dopo aver riassunto le disposizioni normative e di prassi in tema di indennità di trasferta nonché di rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio –  ha precisato che le spese di parcheggio rimborsate ai dipendenti in trasferta, non rientrano nella categoria delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio.

Pertanto:
• sono da considerare assoggettabili interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
• sono considerabili tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.

Per maggior dettaglio Vi rimandiamo al provvedimento in commento che potete prelevare cliccando sul link sottostante.

AE risposta c.g. 31 gennaio 2019, n.5